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L articolo 17 della legge 16 dicembre 1999 n. 479 ha immesso, nel codice di procedura penale, l art. 415 bis che regola la figura giuridica della notifica all inquisito della fine delle inchieste preliminari.
In base all opinione dell autore la suddetta disposizione ha introdotto un altro frammento di vigilanza dell attuazione dell intervento penale nel processo.
Credo che la notifica all inquisito di fine delle inchieste preliminari sia una innovazione totale per il diritto proces (SA) le penale.
Difatti, proprio a questo proposito, evidenzio che nell iniziale indirizzo del codice era possibile che l inchiesta preliminare potesse finire con l attuazione dell intervento penale senza che l inquisito fosse mai stato avvisato della sussistenza del processo a suo carico e senza che gli fosse stata data la possibilità di concedere il proprio apporto dimostrativo e di conoscenza alla ricomposizione dei fatti a lui addebitati.
Con la norma in esame il legislatore ha voluto assicurare all inquisito la possibilità di attuare nel concreto il proprio diritto a difendersi in una fase precedente rispetto all attuazione dell intervento penale da parte del pubblico ministero.
In breve, l art. 415 bis c.p.p. ha un ruolo di informazione, di protezione del diritto di difesa e replica al bisogno di assicurare la maggior compiutezza possibile delle inchieste.
Infatti, l inquisito in virtù di questa disposizione è messo nella condizione di attuare una difesa metodica e soggettiva, prima che il pubblico ministero esegua l intervento penale.
La notifica di cui all art. 415-bis c.p.p. si attua solo nel caso in cui il pubblico ministero svolge l intervento penale tramite la domanda di rinvio a giudizio o tramite citazione diretta a giudizio dinanzi al tribunale in combinazione monocratica.
Al contrario, non si ammette che il giudizio direttissimo (artt. 449 e 558 c.p.p.) e il giudizio istantaneo (art. 453 c.p.p.) debbano essere precorsi dalla notifica di fine delle inchieste. Chiaramente, l attuabilità della figura viene estromessa anche nel caso del processo per decreto (art. 459 c.p.p.) in forza della velocità e della sveltezza che caratterizza questo processo, così come sul punto che, in sede di obiezione, la difesa del soggetto punito può essere comunque attuata in pieno.
Proprio su questo argomento gli ermellini hanno deliberato quanto segue: “La notifica all inquisito della fine delle inchieste preliminari, stabilita dall art. 415 bis c.p.p., non è obbligatoria nel caso di processo per decreto e questo espressamente non è in contrapposizione con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione”. (Cassazione penale, sezione I, verdetto 17 settembre 2001, n. 33751)
Anche nel processo dinanzi al giudice di pace, ugualmente a quanto accade nei processi speciali indicati dal codice di rito, non trova attuazione il combinato di cui all art. 415-bis c.p.p., dovendosi evidenziare, per la citazione a giudizio dell accusato, la normativa prevista dagli art. 20 o 20 bis oppure 20 ter del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, in cui il suddetto obbligo non si prevede.
Inoltre, il suddetto disposto non é applicabile nei processi penali contro i minori. La notifica della fine delle inchieste preliminari di cui all art. 415-bis non è passibile di mandato alla polizia giudiziaria, poiché rientra nell insieme delle azioni delegate al diretto compimento da parte del pubblico ministero che procede, unico autorizzato a firmarlo.
Inoltre, chiarisco che la notifica di fine delle inchieste preliminari replica ad uno scopo strettamente esplicativo, pertanto non può essere considerato equivalente agli atti di interruzione della prescrizione identificati categoricamente dalle prescrizioni dell art. 160 c.p., che non sono passibili di attuazione conforme.
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Proprio su questo argomento la Suprema Corte ha stabilito quanto segue: “Fra gli atti di interruzione della disposizione non può includersi, vista la non possibilità di estendere, tramite una lettura conforme in malam parte, l enumerazione inclusa nell art. 160 c.p., la notifica di fine delle inchieste preliminari stabilita dall art. 415 bis c.p.p.”. (Cassazione penale, sezione IV, verdetto 14 giugno 2006, n. 20262 e Cassazione penale, sezioni unite, verdetto 5 giugno 2007, n. 21833) La notifica(1) deve essere trasmessa nelle modalità comuni, nel caso in cui il pubblico ministero voglia attuare l intervento penale e ossia con la domanda di rinvio a giudizio o con il decreto di indicazione diretta a giudizio.
La notifica di fine delle inchieste preliminari, stabilito dall art. 415 bis c.p.p., va trasmessa, oltre che all individuo soggetto alle predette inchieste, anche al legale e quindi, in base al primario principio di cui all art. 24, comma secondo, della Costituzione, il pubblico ministero, nel caso in cui fino ad allora non vi sia stata designazione di alcun legale, deve designare un legale d ufficio a cui possa dunque essere trasmesso l avviso della notifica in esame.
In dettaglio, la mancata trasmissione della notifica causa l annullamento di quella domanda o di quel decreto, in base a quanto stabilito esplicitamente dagli articolo 416 comma 1 ed 552, comma 2, c.p.p.
L invalidità connessa all infrazione delle norme riguardanti la notifica di fine delle inchieste preliminari come previste dall art. 415 bis c.p.p. va enumerata tra quelle cd. a regime transitorio e deve quindi essere contestata o rilevata d ufficio prima della disposizione del verdetto di primo grado.
Per accuratezza di esposizione, deve essere qui richiamata la regola di diritto chiarita da una pronuncia della Cassazione penale, Sezioni Unite, 26 marzo 2009 (consegnata il 22 giugno 2009), n. 25957.
In dettaglio, la Suprema Corte, nella suddetta pronuncia, ha stabilito quanto segue: “Non è anomalo il decreto con cui il magistrato dell udienza– rilevata la nullità dell avviso di notifica di fine delle inchieste di cui all art. 415- bis c.p.p., in verità ritualmente effettuato – affermi per errore l invalidità del provvedimento di citazione a giudizio, ordinando la comunicazione degli atti al pubblico ministero, essendo una misura che, lungi dall essere estranea al sistema, rappresenta manifestazione delle facoltà ascritte al magistrato dal sistema e che non produce il blocco del processo, potendo il pubblico ministero ordinare il rinnovo della trasmissione della citata notifica”. La scadenza di venti giorni indicata dall art. 415-bis c.p.p. per la consegna delle memorie e delle istanze di difesa dopo la trasmissione della notifica di fine delle inchieste, non è categorica ma soltanto ordinatoria, visto che i suddetti diritti di difesa possono essere attuati fino a quando il pubblico ministero non domanda il rinvio a giudizio in base all art. 416 c.p.p. Inoltre, è inaccettabile, in osservanza alla regola di obbligatorietà delle contestazioni, il ricorso per cassazione contro la notifica di fine delle inchieste preliminari, poiché nessuno strumento di ricorso è previsto contro questa misura, da cui non discende nessuna conseguenza sullo status personale dell inquisito.
Credo che la figura giuridica, di cui all art. 415-bis c.p.p., raffigura e istituisce un assicurazione ulteriore per i diritti del soggetto nel processo penale. Evidenzio, poi, che la notifica deve essere per forza traslata nella lingua dell inquisito, in osservanza al disposto dell art. 143 c.p.p. e dell art. 6 della Convenzione europea dei diritti umani.
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In ultima istanza, lo scopo dell art. 415 bis c.p.p. è proprio quello di assicurare un idonea possibilità di difesa dell inquisito e l attuazione del suo diritto probatorio, ciò prima che il pubblico ministero si decida ad attuare l interento penale con la domanda di rinvio a giudizio e casomai per indurlo a richiedere l archiviazione.
Infine, con l approvazione dell art. 415 bis c.p.p. é per sempre modificato l originario impianto del codice di procedura penale del 1989 che consentiva al pubblico ministero di attuare l intervento penale senza che l inquisito fosse messo nello stato di dare il proprio apporto dimostrativo e informativo alla ricomposizione dei fatti materia dell inchiesta.
Infatti, l inquisito poteva venire a conoscenza di essere stato sottoposto a un processo penale soltanto nella fase della citazione a giudizio o della trasmissione della notifica di determinazione del dibattimento preliminare.