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Rilevante verdetto in materia "schede per la pay tv" del Tribunale di Sulmona che, interpellato a pronunciarsi in ordine alla liceità o meno dell uso della "smart card" SKY al di fuori della casa del sottoscrittore, ha considerato sul piano giuridico "pesante" ( ossia eccessivamente cara per l utente) la clausola, inclusa nelle condizioni generiche di accordo, che interdice l uso della scheda SKY al di fuori della residenza definita dall abbonato quale posizione del connesso "decoder".
La clausola contestata è inclusa nell art. 5 lettera b) delle condizioni generiche di accordo e "vincola" l abbonato della più famosa pay tv satellitare nazionale a usare il Servizio, il Servizio HD, il Servizio My Sky o My Sky HD e il Servizio Multivision soltanto al recapito definito nella "domanda di Abbonamento" o, nell ipotesi di decoder detenuto dall Abbonato, di usare il Servizio anche al di fuori della residenza stabilita, ma sempre con il decoder detenuto dell abbonato, e in osservanza di quanto indicato nel presente articolo 5.
L art 5 termina, poi, al punto 2, "stabilendo" che qualsiasi infrazione degli oneri accettati dall abbonato in base agli antecedenti punti legittimerà Sky a chiedere all abbonato il versamento di una multa di ? 6.960,00 (seimilanovecentosessanta/00) eccetto ogni ulteriore diritto di Sky ivi incluso il rimborso del maggior danneggiamento.
E alla luce di questa clausola negoziale, SKY aveva inflitto la suddetta multa di circa 7000,00 euro ad un proprio abbonato, "scoperto in flagranza" da alcuni controllori SKY mentre "usufruiva" con dei propri compagni e degli utenti del locale detenuto dalla madre un match di calcio, usando la propria scheda SKY, trasportata , in quell occasione, dalla propria casa alla sede della trattoria della madre. L abbonato SKY "sanzionato" aveva così adito il competente per territorio Tribunale di Sulmona, che con una nuova sentenza, firmata dalla dr.ssa Ctio, con la pronuncia 25 febbraio 2011, ha voluto revocare la citata "smisurata" multa, di circa 7000,00 euro, inflitta al reclamante per l utilizzo della smart-card Sky al di fuori della propria casa e collocazione indicata per il decoder .
Il magistrato di merito, oltre alla revoca della clausola in analisi (art. 5.2) poiché considerata persecutoria, si é spinto oltre, addentrandosi nel merito del problema e "ricostituendo" in modo analitico l evento:l abbonato aveva condotto, infatti, la scheda Sky dalla propria casa nel locale della mamma allo scopo di assistere al match con i compagni.
Questa condotta è stata ritenuta "inadeguata" da Sky che chiedeva il versamento della multa di quasi euro 7000,00, per "infrazione" dell articolo 5 dell accordo concluso, per avere l abbonato/fruitore usato illecitamente il proprio "abbonamento domiciliare".
Il magistrato del Tribunale di Sulmona, trattando il "modus operandi" dei controllori Sky ha rilevato incertezze sull attendibilità dei fatti sostenuti, con la seguente inefficacia dei resoconti elaborati e non convalidati dai "presunti contravventori".
Nella propria deliberazione il magistrato abruzzese ha, dunque, chiarito che la clausola in esame non era stata materia di speciale e singola negoziazione con l utente, visto lo smisurato importo della spesa chiesta a titolo di ammenda.
Questo ultimo criterio è, difatti, presunto - a pena di annullamento della clausola – dal medesimo "Codice del Consumo".
Nelle contese tra utente e impresario, in breve, oltre al regolamento generale in materia di condizioni generiche dell accordo, così come regolata dall art. 1341 c.c., di attua anche la normativa di "protezione dell utente", richiamata dal decreto legislativo n. 206/2005, detto anche "Codice del Consumo".
La Direttiva europea del 5 aprile 1993, n. 93113, accolta nel nostro sistema giuridico dalla legge n. 52/1996, ha immesso nel codice civile una nuova norma tesa a dichiarare che le clausole negoziali devono essere elaborate in maniera evidente e accessibile perché, in caso di incertezze, l accordo dovrà essere inteso nel senso più vantaggioso per l utente. Le clausole persecutorie, dunque, devono essere ritenute non valide a meno che l impresario o lo specialista non mostrino che esse sono il prodotto della negoziazione con l utente.
Tutto questo, nell evento giudiziale , sottomesso all attenzione del Tribunale di Sulmona , non ha avuto luogo. Da qui la conseguente invalidazione della multa , imposta da SKY al proprio abbonato, alla luce di quella clausola considerata troppo gravosa per il cliente/fruitore, dunque "giuridicamente revocabile" perché "persecutoria"!