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La Corte di Giustizia Europea si è dichiarata sulle richieste preliminari avanzate dalle parti. Dopo aver anticipato che le richieste riguardano l interpretazione: - della “Direttiva sull ingesso limitato”, della “ Direttiva sulla radiotrasmissione via satellite”, della “Direttiva televisione senza confini” nonché della “ Direttiva sul diritto d autore”.
La Corte ha respinto il ricorso avanzato dalla FAPL inglese, contro le trattorie che usavano tessere greche, per la messa in onda dei match di calcio, pertanto non vi sono soglie territoriali alla diffusione delle partite calcistiche.
Questi limiti sono da ritenere non conformi alla libera fornitura delle prestazioni e non sono per nulla, motivati dalla protezione della proprietà di tipo intellettuale. La seconda contesa, nasce da un azione penale attivata rispetto alla Sig.ra K. My, titolare di un pub inglese, in cui venivano trasmessi i match di calcio con l uso di tessere greche.
Per la Corte: “la concezione di impianto illegale, in base all art 2, lett. e), della direttiva del P. E. e del Consiglio del 20/11/98, 98/84/CE, va letto nel senso che essa non include né i congegni di decodificazione esteri – che permettono l accesso a programmi di radiotrasmissione via satellite di un organo di radiotrasmissione, che sono prodotti e venduti con il permesso dell organo stesso ma sono usati, in opposizione ai propositi dello stesso, al di fuori dell area territoriale per cui sono stati concessi -, né quelli avuti o azionati con la definizione di un finto nominativo e di un falso indirizzo, né quelli che siano stati usati in trasgressione di una limitazione negoziale che ne permetta l uso soltanto a scopi privati.”
Continua sostenendo che: “Il diritto di riprodurre si attua ai pezzi temporanei delle opere nella memoria di un decoder satellitare e su una televisione, a patto che questi pezzi includano fattori che siano manifestazione della produzione intellettiva propria degli ideatori coinvolti, ove, allo scopo di accertare l esistenza di tali fattori, bisogna analizzare la totalità combinata dei pezzi simultaneamente riprodotti.”
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E infine per quanto riguarda il diritto d autore la Corte sostiene che la protezione di questo diritto non può essere sollecitata dalla FALP, perché i match di calcio, non possono essere riportati alla fattispecie delle produzioni intellettuali, infatti la legislazione europea Direttiva del Consiglio 27/09/93, 93/83/CEE, sul diritto d autore va letta nel senso che:”essa non influenza la legittimità di azioni di riproduzione eseguiti nella memoria di un decoder satellitare e su una televisione”.