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Il cronista che usi in un proprio trafiletto il contenuto di un documento ignoto ingiurioso compie "calunnia tramite stampa", se non può dimostrarne l attendibilità!!! In materia di rimborso della lesione da calunnia tramite stampa, se l articolo di giornale riproduca il contenuto di un elaborato ignoto ingiurioso dell altrui considerazione, l attuazione dell esentante del diritto di cronaca (art. 51 c.p.) presume la verifica, da parte di chi ha scritto l articolo, della veridicità concreta o "putativa" dei fatti inclusi nell articolo medesimo ( non della sola veridicità della sussistenza della fonte ignota), con l effetto che, se questa verifica non possa essere data, proprio in forza della natura ignota dell elaborato, la suddetta esentante non può essere attuata, anche per la mancanza del criterio dell interesse collettivo alla divulgazione dell informazione.
E quanto affermato da una recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione ( Cass. Civ., sez. III, verdetto n. 11004 del 19 maggio 2011), con cui gli "ermellini" di piazza Cavour hanno "cercato" di dare una soluzione giuridica al vecchio problema connesso al tema dell esigenza o meno che il cronista, che si trovi dinanzi a una fonte ignota che voglia usare per un proprio trafiletto, per fare appello all attuazione dell esentante del diritto di cronaca, debba soltanto dimostrare (oltre alla "moderazione delle espressioni " ed all interesse collettivo all informazione) la semplice veridicità della sussistenza della fonte medesima, o debba, inoltre, "dimostrare" di avere effettuato tute le verifiche fattibili in merito alla materia della fonte e la (SA) veridicità.