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E responsabile a livello penale il "giocatore di calcio" che colpisca il rivale in una "circostanza estranea ai bisogni di esecuzione della partita di calcio in corso"! E responsabile a livello penale, oltre che "reo" di un "reato sportivo" ( punito in campo dall arbitro con il "cartellino rosso" di espulsione dalla partita) il "calciatore" che, durante una partita agonistica (torneo di Prima Categoria), e mentre la partita ha luogo in un altra area del campo, percuota con un pugno al viso un giocatore della "squadra" rivale, causandogli delle ferite soggettive, consistenti nella fattispecie nella rottura e contemporaneo deviamento del setto nasale.
In questo caso è, inoltre, rinvenibile la "condizione di aggravamento" dell inutilità delle motivazioni (art. 61 n. 1 c.p.) , perché un match di calcio - sia pure "dinamico" e agonistico - non può in nessun modo rappresentare idoneo impulso al compimento di un tale delitto, ma dovrebbe al contrario essere un equo raffronto di valori tecnici e di concorrenza sportiva.
Lo ha stabilito, con una particolare e recente pronuncia, il Tribunale di Fgia - sezione penale – che ha considerato attribuibile il delitto di lesioni soggettive intenzionali a un giocatore Fgiano che, nel corso di una partita del torneo di Prima Categoria Pugliese - Girone A - , aveva provocato ad uno sportivo del team rivale "affrontato" in gara , la ferita soggettiva suddetta, tramite infrazione intenzionale delle norme di gioco, tali da oltrepassare i margini dell equità sportiva .
Il Tribunale di Fgia , nel giustificare la propria deliberazione ha chiarito come " ..in rapporto ad un attività di sport, come il calcio, al cui contenuto disciplinare è avulso l abuso fisico, il reato sportivo è rappresentabile se l azione dannosa sia inclusa "come fine" nel quadro dell attività sportiva ( ad esempio nel corso un mutuo e duro rapporto di gioco!).
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Il reato penale si configura, al contrario nel caso in cui l aver luogo della competizione è soltanto l occorrenza dell azione tesa a provocare danni, sostenuta dall intenzione di commettere un atto di lesione fisica, in verità estraneo dai bisogni di esecuzione della partita stessa!"
In breve, chiarisce il giudice Fgiano, " .in materia di svolgimento di un attività di sport, deve estromettersi la discriminante anomala e non regolamentata del c.d. "pericolo concesso" se l azione dannosa ha luogo perché l atleta ha infranto intenzionalmente le norme del gioco, non osservando gli oneri di onestà verso il rivale, nel cui caso si sarà responsabili a titolo doloso."
Nel caso sottomesso all attenzione del Tribunale dauno , infatti, l "evento dannoso" aveva avuto luogo al di fuori del "quadro" di un attività di gioco e non dopo un caso di mancata osservanza delle norme del gioco calcistico dovuto alla furia agonistica e all ansietà dell esito; quindi, il magistrato ordinario ha considerato completato il delitto di ferite soggettive intenzionali poiché l illegale comportamento del calciatore era stato commesso quando il gioco era terminato e , in ogni caso, non interessava i due sportivi presenti nella restante metà del campo di gioco quando è stata commessa l azione .
Il Tribunale di Fgia ha , dunque, ripreso un approccio giurisprudenziale confermato della Suprema Corte di Cassazione in base a cui" in materia di lesioni soggettive provocate nel corso di una gara di sport, non vi sono i requisiti di attuabilità della motivazione di legittimazione dell accordo dell avente diritto in merito al cosiddetto pericolo autorizzato (art. 50 c.p.), né vi sono quelli di una ragione di legittimazione non disciplinata ma intrinseca nella normativa, considerando l interesse basilare che le leggi dello Stato ascrivono alle attività sportive, nel caso in cui, nel corso di un match calcistico ma a gioco fermo, un giocatore percuota il rivale con una gomitata o pugno al naso, poiché inevitabile requisito della non perseguibilità dell azione collegabile ad attività sportive è che essa non oltrepassi l onere di onestà sportiva, che presume l osservanza delle regole che disciplinano i singoli settori, cosi che gli sportivi non siano sottoposti ad un pericolo superiore a quello autorizzato da quella specifica prassi e accolto dal concorrente medio; ne consegue che l azione lesiva esentata da punizione penale deve essere, innanzitutto, a livello finalistico immessa nel quadro dello sport, mentre si configura, come nel caso concreto, la fattispecie di lesioni intenzionali perseguibili se la competizione sia solo la circostanza dell azione lesiva rivolta al rivale."
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