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Nella legittima difesa, adottata tramite l uso di uno strumento a protezione della propria casa, la relazione proporzionale tra difesa e lesione è già predefinita dal legislatore che, nell art. 52 del codice penale, comma 2 (immesso dalla L. n. 59 del 2006), ha indicato la previsione dell esistenza del criterio dell equilibrio tra lesione e difesa, se sia configurabile la trasgressione di domicilio da parte del violatore, ossia il concreto ingresso del soggetto nella residenza altrui, contro il volere della persona autorizzata a non ammetterne la presenza.
In questo caso, l utilizzo dello strumento, nel caso in cui la medesima sia lecitamente reclusa, è considerato rapportato per legge, se teso a proteggere la propria o l altrui integrità, ossia i beni personali o di altri, se non vi sia stata rinuncia da parte dell assalitore, e vi sia stato un effettivo rischio di intimidazione fisica.
E quanto deliberato dalla Suprema Corte di Cassazione, in una (SA) assai recente pronuncia, con cui nell accettare il ricorso avanzato da un cittadino, punito in I e II grado per il delitto di tentato omicidio compiuto per motivazioni futili, ha chiarito il principio giuridico alla luce del quale "..in presenza delle succitate circostanze, non è più rimandata al magistrato la valutazione sulla natura proporzionale tra difesa e lesione, essendo la relazione proporzionale esistente per legge, e questo vige sia in casi di legittima difesa oggettivamente esistente, sia in casi di legittima difesa putativa non colpevole."
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La circostanza posta al giudizio degli "ermellini" deriva da una vicenda di "accoltellamento" nei riguardi di una persona che era entrato opponendo forza nella casa di un soggetto a lui noto, accusandolo di essere entrato in possesso del suo decoder.
L accusato di reato di tentato omicidio, visto che si era impaurito, aveva cercato di difendersi dalla "violazione di domicilio" attuata a proprio scapito, prendendo un coltello con il quale aveva poi dato all aggressore una coltellata all emicostato sinistro, commettendo in questa maniera azioni realmente idonee a cagionarne il decesso.
Per queste ragioni era stato considerato responsabile del suddetto reato e punito in I grado con l arresto di anni cinque, condanna ,poi ridimensionata in appello a 4 mesi di arresto, con il beneficio della interruzione condizionale della condanna.
Pure per la Corte di Appello non si presentavano, difatti, le premesse oggettive della legittima difesa, in quanto non vi era la dimostrazione che il soggetto leso volesse realmente mettere in atto un aggressionecontro l imputato, cagionandogli ferite; questi, tuttavia, in maniera legittima e senza colpa aveva pensato di operare in quanto presente il presupposto della legittima difesa, perché timoroso della propria integrità fisica successivamente alla violazione di domicilio.
Però, non poteva sostenersi che l imputato, anche se senza colpa convinto di operare in presenza di legittima difesa, si fosse opposto in maniera proporzionata al rischio che pensava si presentasse, in quanto l aggressore non possedeva armi, e dalle testimonianze raccolte non si evidenziava il fatto che il litigio tra i due fosse di particolare violenza.
Il soggetto ricorrente, per cui, si era riferito alla Cassazione sostenendo che il giudizio impugnato non aveva giustificato idoneamente la sproporzione tra la difesa messa in atto dall imputato e l offesa attuata dal soggetto leso e che, a livello generico, la circostanza che il soggetto leso fosse senza armi e la mancanza di testimonianze oculari non potevano, di per séda soli, valutare la mancanza della legittima difesa,visto che l uso di armi è prescritto a livello normativo come proporzionato a livello di presunzione, nella circostanza prescritta dall art. 52 c.p., comma 2.
Il giudizio di appello non aveva nemmeno ritenuto che l imputato era venuto a trovarsi nel bisogno di opporre una reazione alla violenta introduzione nel domicilio del soggetto leso.
E la Suprema Corte di Cassazione ha consideratoil ricorso dell imputato di natura fondata, non considerando preciso l iter logico seguito nel giudizio della Corte di appello e sostenendo in merito che "...L art. 52 c.p., comma 2, inserito dalla L. n. 59 del 2006, ha previstola presunzione della presenza del presupposto della proporzione tra offesa e difesa, quando si possa determinare la violazione di domicilio da parte dell aggressore, ovvero l entrata reale nella casa altrui, contrariamente a ciò che desidera la persona che possiede la facoltà di impedirne l entrata .
In questa circostanza, l utilizzo dell arma posseduta in maniera legittima è considerato proporzionato per legge, se allo scopo di tutelare la propria integrità o quella degli altri ossia l interesse proprio o quello altrui, quando non vi è resistenza o rischio di essere aggrediti". In materia di danno al soggetto, derivanteda responsabilità medica, include la sussistenza di un danneggiamento che si può risarcire al soggetto a causa di un omissione della diagnosi di una malattia terminale, allorché abbia causato la lenta attuazione di un operazione chirurgica, che di norma sia da effettuare per impedire che il risultato definitivo derivante dalla malattia si determini per tempo, prima del suo regolare processo, e risulti altresì che, a causa del ritardo, il paziente perda l opportunità di mantenere, nel corso di quel processo, una migliore qualità di vita come anche di riuscire a vivere qualche giorno o ,mese in più, rispetto a quelli poi effettivamente vissuti.
Questo determina che, quando venga provata, pure a livello presuntivo e probabilistico, Ciò comporta che, quando sia stata fornita la dimostrazione, anche in via presuntiva e di calcolo probabilistico, la presenza di n opportunità di conseguire un vantaggio in merito ad una circostanza giuridica, l aver perso siffatta opportunità determina la previsione di un risarcimento come danno alla circostanza giuridica di cui si tratta in maniera indipendente dalla prova che l effettivo uso di siffatta opportunità avrebbe presumibilmente o sicuramente prodotto il profitto, in quanto basta solo l eventualità di siffatta consecuzione.