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completa gli estremi del delitto di infrazione degli oneri di supporto alla famiglia (art. 570 c.p.) il distacco, da parte del consorte, dalla residenza di famiglia, in mancanza di una legittima motivazione, che renda insopportabile la continuazione della vita in comune.

E responsabile, poi, del reato di detrazione di soggetto non capace (art. 574 c.p.) lo stesso consorte/genitore che, senza l accordo dell altro, lasciando il "domicilio familiare", conduca via con sé il figlio minorenne, separandolo dalla residenza indicata come casa della famiglia, o lo tenga presso di sé, se questo comportamento – attuato con la consapevolezza e intenzione di detrarre il minorenne contro il volere dell altro genitore - produca un ostacolo all attuazione delle differenti espressioni dell autorità dell altro genitore, come gli oneri di supporto e custodia, il rapporto di affetto, l educazione.

Lo ha stabilito il Tribunale di Fgia, sezione penale, nel punire una giovane di Fgia, coniugata e con figli, "denunciata" dal proprio consorte per essersi spostata dalla casa di famiglia (portandosi con sé il solo figlio "minore" della coppia) allo scopo di potersi "applicare" con liberta a un altro rapporto amoroso con il proprio "nuovo" compagno presso la casa di esso, situata in provincia di Tto.

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La donna aveva addotto delle motivazioni nel corso del giudizio penale affermando, mediante il proprio avvocato, la teoria della inesistenza dei casi di delitto di infrazione degli oneri di supporto alla famiglia e di detrazione di soggetti non capaci, perché il distacco dalla casa di coppia, dalla stessa eseguito, era motivato da cause di natura relazionale tra i due consorti, che non permettevano la continuazione della convivenza.

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Ma il Tribunale di Fgia, accogliendo un approccio uguale della Suprema Corte, non ha voluto accogliere la spiegazione dell avvocato della ragazza, dichiarando, invece, il distacco della ragazza dalla propria casa di famiglia, nonchè l aver tenuto nella residenza del proprio compagno il figlio minore, sottraendo così illecitamente al padre l opportunità di attuare "concretamente" il proprio potere genitoriale, condotte di rilevanza penale perché motivate da inutili ragioni, e punendo l accusata alla sanzione di mesi sei e 300 euro di ammenda per i delitti di cui agli artt. 570 e 574 del codice penale. ( a questo proposito si veda Cassazione penale, sez. VI, 04/07/2000, n. 9440 – e anche Cassazione penale, sez. VI, 15/10/2009, n. 42370) Nella propria pronuncia, il Tribunale Fgiano ha inoltre chiarito come, nel valutare la sussistenza o meno del caso di delitto di distacco dalla residenza domestica, il magistrato penale deve soltanto considerare le motivazioni dell abbandono dalla casa dei consorti del soggetto accusato per delitto, considerando anche che la riforma del diritto familiare, datata al 19 maggio 1975 n. 151, include tra le ragioni che non permettono la continuazione della vita relazionale tutte quelle che si deducono dai principi evinti dagli art. 145, 146 e 151 c.c., tra cui quello della "non sopportabilità della continuazione della coabitazione".

Quindi, il distacco dalla residenza coniugale è legittimato - e, dunque, non adatto a configurare il reato di cui all art. 570 c.p. - non solo quando prevenga l avanzamento della richiesta di separazione o di revoca o di svincolamento o di fine degli effetti civili del rapporto matrimoniale (ritenute dall art. 146 c.c. come legittima motivazione di distacco della casa di famiglia), ma anche se ricorrano – indipendentemente dalla consegna di una delle suddette richieste giudiziali – motivazioni di natura relazionale che non permettano la continuazione della vita di coppia.

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Ciò perché, i casi manifestamente valutati dal suddetto art. 146 c.c., non sono categorici e ben possono essere completati ricavando dalle norme in materia di separazione (art. 151 c.c.) le ulteriori presupposizioni della "non sopportabilità della continuazione della vita in comune" e del "grave danno per la crescita dei figli ".

Il Tribunale ha,in conclusione, ricavato il delitto di detrazione di minorenne a carico dell accusata in quanto era risultato avere “consapevolmente" detratto per qualche mese il figlio minorenne al padre, senza il permesso di questo, conducendolo con sé in un luogo differente da quello di domicilio, portando via di fatto, in questo modo, l altro genitore dell eventualità di svolgere il suo compito di genitore, non attuabile soltanto con telefonate o con incontri occasionali, giustificati dalla distanza tra Fgia e Tto.