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Soltanto il condominio ha facoltà di legge per impiantare sistemi di videosorveglianza, basta che una tale disposizione venga decisa all unanimità da tutti i soggetti condomini, in quanto, in tale ipotesi, "si manifesta un assenso comunitario idonea a mettere in atto le conseguenze tipiche di una negoziazione di disposizioni dei diritti coinvolti".

Il singolo soggetto o pure più condomini non possono, al contrario, istallare telecamere di videosorveglianza, che "riprendano" zone condominiali comunitarie, neanche nella circostanza in cui la finalità di questa azione sia quella della sicurezza, messa a rischio successivamente ad eventi di furti e di effrazioni.

In merito a ciò si è pronunciato il Giudice Monocratico Civile del Tribunale di Fgia il quale, con una recente disposizione, ha stabilito che, stante il silenzio della legge sulla questione, il condomino non ha nessuna facoltà di impiantare (per (SA) singola iniziativa e volontà) uno o più sistemi di videosorveglianza all interno di un complesso condominiale, allo scopo di riprendere le aree comuni o, persino, spazi ed aree la cui proprietà è di altri soggetti condomini.

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Il magistrato civile Dno, interpellato a decidere su un ricorso d urgenza, in via cautelativa, presentato da alcuni condomini che "denunciavano" il fatto che era stato violato il loro diritto alla privacy a causa dell installazione di un impianto del genere, da parte di un loro vicino, mediante due telecamere che riprendevano le loro abitazioni, ha accettato questa richiesta e ha prescritto la tempestiva rimozione dell impianto.

Nella motivazione del Tribunale di Fgia è stato sottolineato che "la rimozione delle telecamere è motivata dal " periculum in mora" ( lesione del diritto che nel frattempo si è consumata) che è in "re ipsa" ( insita nella medesima circostanza di fatto messa in atto dal condomino), in quanto si tratta di trasgressione di diritti essenziali della persona, che a qualsiasi lesione avvengono senza che si possa poi ripristinare lo "status quo ante"(ovvero la circostanza originariamente presente)" . L autorità Fna ha , poi, evidenziato che le questioni che si possono evidenziare in mancanza di una particolare normativa in merito a ciò (ossia le videoriprese in condominio) hanno condotto il "Garante della privacy" a richiedere che intervenisse la legge per la risoluzione di alcuni problemi come quelli in merito all uso che si deve fare delle videosorveglianze poste dal singolo proprietario, o anche quali limitazioni possiede un sistema del genere in merito a persone ritenute fragili come l incapace o il minorenne.

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Lo stesso problema è stato, inoltre, considerato pure in ambito penale, con una risoluzione in termini affermativi. La Suprema Corte di Cassazione, difatti (Cass. pen. Sez. V, sentenza 21 ottobre - 26 novembre 2008, n. 44156), ha sostenuto che "non compie il reato di cui all articolo 615 bis del codice penale ("interferenze illegali nella sfera privata") il condomino che impianti per ragioni di sicurezza, al fine di difendersi dall ingresso illecito di persone estranee, alcune videocamere per tenere sotto controllo gli spazi comuni del complesso condominiale(come una strada e l entrata principale dell edificio), pure se siffatte telecamere vengono istallate contro le decisioni di altri condomini", soprattutto se i condomini stessi siano “consapevoli del fatto che vi sono le telecamere" e possano "prendere visione in qualsiasi momento delle riprese".

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Sicuramente, di parere contrario, è stato il Tribunale di Fgia, sezione civile, che non ha dovuto per forza "prescrivere in via cautelativa e con urgenza" la rimozione dell istallazione di videosorveglianza posto dal singolo condomino, su propria volontà, poiché indirizzata a tenere sotto controllo aree comunitarie e anche zone di singola proprietà, andando così a ledere il diritto alla privacy degli altri condomini regolamentato dalla legge. Di recente, la legge, successivamente a diversi interpelli da parte dell Autorità di Vigilanza, ha emesso la L. n. 136 del 2010, in cui viene disposto il "Piano straordinario contro le mafie, come pure la delega al Governo in ambito di leggi antimafia", che ha inserito il nuovo istituto per rintracciare i cosiddetti flussi finanziari, di cui agli artt. 3 e 6, e si è espressa, principalmente, per delegare il Governo a modificare la legge antimafia. La nuova legge prescrive un nuovo metodo di vigilanza degli automezzi che devono trasportare oggetti e per l individuazione degli addetti, l inserimento del nuovo illecito di "turbata libertà della procedura di scelta del contraente" (art. 353-bis codice penale), e principalmente, pure la costituzione, a livello regionale, di una SA, allo scopo di assicurare trasparenza, regolarità ed economicità per gestire gli appalti pubblici di lavori, prestazioni e forniture, oltre che per evitare, in tal maniere, le infiltrazioni mafiose. Poi, l art. 13 prescrive, anche, l applicazione, nell arco di sei mesi, di un DPCM, che deve fissare quali istituti, organi e società potranno prendere parte alla (SA) , quali dovranno essere le azioni e le prestazioni condotte dalla (SA) , in base all art. 33 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.n. 163 del 2006). In adempienza a siffatta delega, il Governo ha emesso il DPCM del 30.06.2011, allo scopo di rendere più esaustiva l azione di prevenzione e ostacolo alle infiltrazioni mafiose garantendo, inoltre, la tempestività dei procedimenti, l ottimizzazione delle risorse ed il rispetto della legge relativa alla sicurezza sul lavoro.

A livello generale, questo provvedimento ha lo scopo di dar vita alla costituzione, a livello regionale, di uno o più istituti unici appaltanti (SA) , cui potranno riferirsi le Amministrazioni statali, le Regioni e gli Enti locali, come centrodi committenza per l affido di appalti di lavori, forniture e prestazioni.

Comunque è utile sottolineare che, da una parte, il ricorso alla SA (una o più, a livello regionale) non costituirà un obbligazione per le Pubbliche amministrazioni, ma un potere, in quanto può dare vita ad un importante disincentivazione, e dall altra parte, che l istituto in questione possa servirsi della (SA) per la stipula di una convenzione per regolare la partecipazione.

La (SA) , come pure specificato dal comma 2, lettera b), del suddetto art. 13, ha carattere giuridico di centro di committenza e cura, per interesse degli istituti che vi aderiscono, l aggiudicazione dei contratti pubblici a livello regionale, provinciale e comunale.

Siffatto ente, insieme alla pianificazione delle acquisizioni di beni e prestazioni permetterà una maggiore razionalizzazione dei costi pubblici, considerata come attività diretta a "spendere meglio", in maniera tale da garantire una giusta relazione tra risorse da utilizzare rispetto agli esiti da raggiungere (efficienza), e principalmente tra risorse utilizzate e risultati poi conseguiti (efficienza). In merito alle valutazioni suddette, bisogna evidenziare le relazioni tra il nuovo ente del centro di committenza e la CONSIP S.p.A. (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici), organo a carattere societaria, del tutto in possesso del Ministero dell Economia, con la funzione di stipulare convenzioni, con cui le aziende negozianti si impegnano a ricevere richieste di prestazione fino alla concorrenza di un quantità di beni o di forniture prestabilita.

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In realtà, nel modello presentato dall art. 26, L. 23.12.1999, n. 488 (Finanziaria 2000), attraverso procedimenti a rilevanza pubblica, si sceglievano aziende per la distribuzione di beni e forniture alle Pubbliche amministrazioni alle stesse circostanze. Principalmente, era stabilito che le singole Amministrazioni, in merito alle convenzioni stipulate dal Ministero dell Economia attraverso la CONSIP (SA) concessionaria, potevano provvedere all emissione di commissioni di forniture di beni e prestazioni, ultimando in questo maniera il procedimento di qualsiasi singolo acquisto. All inizio, il vincolo di prendere parte alle convenzioni stipulate dalla Consip veniva stabilito soltanto per le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, invece le altre Pubbliche amministrazioni, anche se hanno un semplice potere di partecipazione, erano obbligate ad usare i parametri di qualità e di prezzo delle medesime convenzioni nel caso di acquisizione di beni paragonabili con quelli oggetto di convenzionamento. Con l art. 24, L. n. 289 del 2002 (legge finanziaria per l anno 2003), fu inserito il vincolo generico di partecipazione per tutte le Pubbliche amministrazioni e fu stabilita la nullità dei contratti conclusi in trasgressione del divieto. In seguito, la legge si sofferma di nuovo sul problema del carattere facoltativo – obbligatorio, con l art. 3, comma 166, L. n. 350 del 2003 (Finanziaria 2004), con il quale venne eliminato qualsiasi tipologia di vincolo di partecipazione e Consip diventò, quindi, un mezzo facoltativo di confronto tra prezzi.

Nella visione di una posizione indirizzata alla razionalizzazione degli acquisti, inizialmente fu emesso il D.L. n. 168 del 2004, modificato nella L. n. 191 del 2004, con cui si mantenne come facoltativa l eventualità di partecipazione, ma fu inserito il vincolo, in circostanza di acquisizione indipendente di prodotti raffrontabili, di paragonare i costi con quelli prescritti dalle convenzioni Consip e di usare questi ultimi come base d asta al ribasso.

In seguito, le normative finanziarie che si sono seguite negli ultimi periodi hanno inserito nuovi mezzi di centralizzazione dei procedimenti di gara, che lavoravano in ambito locale, e principalmente, in ambito comunale, mediante le collaborazioni di strutture locali per acquisizione di beni e forniture (L. n. 266 del 2005, commi 158-160); in ambito provinciale, mediante l art. 33 del Codice dei contratti pubblici, il quale prescrive che le amministrazioni pubbliche possano assegnare la funzione di ente appaltante alla Provincia, in merito ad un preciso regolamento, con rimborso delle spese e degli obblighi relativi, allo scopo di rendere più leggero il lavoro dei piccoli Comuni di eseguire le gare; poi, in ambito regionale, mediante le Centrali regionali di committenza. L art. 1, commi 455-457 della legge finanziaria 2007, ha inserito l eventualità per le Regioni, pure insieme ad altre Regioni, di istituire centrali di committenza, con la funzione di stipulare convenzioni per acquisizioni di beni e prestazioni, a vantaggio di amministrazioni locali, ASL e tutte le altre amministrazioni che lavorano a livello territoriale.

Poi, l art. 13, L. n. 136 del 2010, con la precisa intenzione di dare vitalità alle centrali di committenza, ha stabilito l esplicita promulgazione di un DPCM, avente la fondamentale funzione di regolare i seguenti aspetti delle (SA) : - gli istituti, gli organi e le società che possono prendere parte alla (SA) ; - le azioni e le prestazioni condotte dalla (SA) , in merito all art. 33 del Codice dei contratti pubblici; - gli aspetti fondamentali delle convenzioni tra le persone che prendono parte alla (SA) ;

- le modalità di monitoraggio e di vigilanza degli appalti, tenendo sempre contro delle prescrizioni in vigore in tale ambito. Le Pubbliche amministrazioni coinvolte sono molteplici: Amministrazioni dello Stato; Regioni; Enti pubblici territoriali; Enti pubblici non finanziari; Organi di diritto pubblico; Associazioni, Unioni e Consorzi, tuttavia con denominazione, istituiti dalle persone antecedenti; altre personalità pubbliche, prescritte dall art. 32 del Codice dei contratti pubblici; Aziende pubbliche e persone che operano in ambito di diritti speciali o esclusivi. Tutti queste persone pubbliche devono operare, in merito all art. 33, co. 3, del Codice, tenendo conto del divieto di assegnare a persone pubbliche o private lo svolgimento dei compiti e delle attività di ente appaltante di lavori pubblici, invece, per le amministrazioni vincitrici, è prescritta l eventualità di assegnare i compiti di ente appaltante di lavori pubblici alle prestazioni integrate infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, tenendo conto di apposito regolamento che prescrive inoltre il rimborso delle spese sostenute dai medesimi per i compiti svolti, come anche a centrali di committenza.

Si deve, in realtà, considerare anche che il ricorso alla SA (una o più, a livello regionale) non costituirà un vincolo per le Pubbliche amministrazioni, ma una facoltà. Nell espletamento del compito di centrale di committenza, che, in funzione del Codice dei contratti pubblici, si sviluppa nell acquisto di forniture, lavori e prestazioni destinati ad altre amministrazioni e nell assegnazione di appalti o nella fine delle intese quadro, la (SA) ha il dovere fondamentale di "organizzare il procedimento di gara".

In tal maniera, alla (SA) sono assegnate facoltà molto marcate, che includono la partecipazione, con l istituto pubblico interessato, per l identificazione del contenuto del modello contrattuale, ovvero l oggetto dell appalto, come anche l identificazione stabilita del procedimento di scelta del contraente, incluso la modalità di assegnazione.

Inoltre in merito alla gara, alla (SA) è affidata la redazione di tutti i documenti e la designazione della commissione.

La (SA) dovrà, poi, curare l espletamento del procedimento di gara, tenendo conto pure del settore pubblicitario e di tutte le informazioni da dare ai soggetti interessati, oltre ad eseguire le indagini in merito ai requisiti posseduti per la partecipazione alla gara, oltre a considerare pure le possibili contese e a lavorare di concerto con l istituto interessato per la stipula del contratto.

Per ciò che riguarda la convenzione, il provvedimento ne chiarisce i contenuti più importanti, i procedimenti inerenti, come anche i settori che attengono il rimborso delle spese effettuate dalla (SA) , alla distribuzione degli oneri connessi alle contese, al dovere di trasmissione, da parte dell istituto interessato alla (SA) ed alla Prefettura, dei contratti stipulati e delle varie circostanze presentatesi durante l attuazione dei contratti.

Un compito importante è attribuito dal DPCM, allo scopo di monitorare gli appalti, per la connessione fra le Procure, in cui dovranno arrivare tutte le notizie e le comunicazioni necessarie per pervenire le infiltrazioni mafiose, e la (SA) , alla quale le stesse Prefetture daranno tutte le notizie sulle aziende che prendono parte alla procedura di gara.

Comunque, la Pubblica amministrazione che aderisce alla (SA) potrà, poi, delegare l accertamento dei progetti e l indagine delle varianti al provveditorato interregionale per le attività pubbliche. Infine si può evidenziare che, il provvedimento è indirizzato a valorizzare l istituzione, a livello regionale, di una o più istituti unici appaltanti, allo scopo di rendere più incisiva l azione di prevenzione e ostacolo alle infiltrazioni mafiose ed, inoltre, rendere più agevole il procedimento e l ottimizzazione delle risorse, tenendo conto della legge sulla sicurezza sul lavoro, anche se la facoltatività della partecipazione alle (SA) , potrebbe generare un vero e proprio disincentivo, di fronte ai notori casi di "campanilismo gestionale" degli enti appaltanti.