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Il reato di abusi (SA) li, per la Cassazione, potrebbe competere con quello di abusi familiari. Quando il comportamento violento, sebbene basato su importanti ragioni di natura (SA) le, non si completa nel semplice ricorso alla coercizione utile a vincere la riluttanza della parte lesa per compiere abusi (SA) li, ma si immette in un quadro complessivo di prevaricazioni, offese, intimidazioni e azioni violente di varia natura rispetto ad essa, caratteristiche dell azione di violenza, non avviene l unione fra tali crimini, vista la difformità dei beni giuridici tutelati dai due reati.
In dettaglio, il reato di abusi in famiglia coadiuva quello di abuso (SA) le, se le ripetute azioni di violenza (SA) le, oltre a provocare dolore psicologico alla parte lesa, danneggiano anche la libertà di autodeterminazione a livello (SA) le, per la differenza dei beni giuridici danneggiati (così, su tale punto, cfr. anche Cass. Pen., Sez. III, sent. 05.12.03 n° 984, M.; Cass. Pen., Sez. III, sent. 16.05.07 n° 22850).
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Non sussiste un diritto all amplesso nella relazione di coppia di tipo matrimoniale o paraconiugale tra le parti, né è identificabile la facoltà dell uno di pretendere o volere dall altro una forma di prestazione (SA) le: la richiesta coercitiva d una prestazione (SA) le "di coppia" si eleva dunque ad abuso (SA) le: così Cass. Pen., III Sez., Sent. 15.04.08, n° 26165 (con riferimento ai precedenti istituiti da Cass. Pen., Sez. III, Sent. 04.02.04 n° 14789, e da Cass. Pen., Sez. III, Sent. 11.12.07 n° 4532).
La S.C. in questo caso aveva esaminato il caso di un soggetto che aveva sottomesso la consorte e costanti abusi fisiche e morali, screditandone le capacità intellettive e offendendola di continuo, costringendola a mortificazioni psicologiche e corporee fino al punto di privarla dei mezzi utili perfino per comperare abiti per i figli e colpendola con calci e pugni, così malmenandola oltre ad aver ripetutamente commesso atti (SA) li con la suddetta donna ma contro il volere di essa, unendosi con essa, con coercizione e comunque sottomettendola con il ricorso alla forza.
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A simile conclusione (concorso formale di delitti) era arrivata anche Cass. Pen., 20.01.04 n° 984, nel caso in cui la Corte aveva considerato regolarmente raffigurata la continuità fra i reati di abuso (SA) le e di sopraffazioni nel caso di reiterati soprusi fisici e morali eseguite nei confronti anche della sorella più piccola della p.o. che cercava di allontanarsi rispetto a non volute richieste (SA) li dell accusato (e così, ancora, Cass. pen., 25.06/19.09.08 n° 35910).
In breve, va estromessa la valenza del principio di specialità ogni volta che l azione che integra il delitto di cui all art. 572 c.p. non si completi nelle azioni di abuso (SA) le, ma s immetta in un insieme di azioni persecutorie e lesioni tipiche dell azione di violenza (Cass. Pen., 12.11/17.12.08 n° 46375).
Tale impostazione è tuttavia contrastante con quella che emerge da Cass. Pen., Sez. III, Sent. 24.06/03.09.04 n° 35849 (B., rv. 229621, in Riv. Pen., 2005, 1280), che ha scelto l estromissione della partecipazione formale, "in caso di abusi in famiglia perfezionatisi anche tramite l azione di reiterati abusi (SA) li", dato che "non è ammissibile l unione fra il reato di abuso (SA) le, di cui all art. 609-bis c.p., e il reato di abusi familiari, di cui all art. 572 c.p., dato che in questo caso in attuazione del principio di specialità si completa il solo reato di abuso (SA) le reiterato, contraddistinto da un dolo unico e schematico".
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Con questo verdetto la S.C. riconobbe i contrastanti orientamenti giurisprudenziali:
- "Secondo una prima impostazione, infatti, i due delitti potrebbero competere tra loro o perché il reato di abusi ha natura unica e consueta ed è caratterizzato dal dolo singolo e schematico, che lo differenzia dal reato di abuso (SA) le (Cass. Pen., Sez. III, 01.02.96, C., m. 204.866, massima resa tuttavia in una fattispecie di semplice prova di abuso (SA) le, in cui la Corte ritenne anche che le intimidazioni e le persecuzioni non si completavano nell esecuzione del programma criminoso, limitato al delitto di tentato abuso (SA) le contro la figlia, ma implicavano anche la moglie dell accusato), o perché non vi è concorso tra questi delitti vista la differenza dei beni giuridici tutelati dai due reati (Cass. Pen., Sez. III, 05.12.03, M., m. 227.680; conf. Cass. Pen., Sez. III, 29.11.74, L.C., m. 130.043";- "Secondo un altra impostazione, invece, il reato di abuso (SA) le reiterato non compete teoricamente con il reato di abusi, considerato che anch esso è contraddistinto da un dolo singolo e rigido, né il concorso tra i due delitti può essere motivato dalla loro differente oggettività giuridica, essendo un requisito esterno alla struttura codicistica del principio di specialità (Cass. Pen., Sez. III, 29.11.00, M., m. 218.543; conf. Cass. Pen., Sez. V, 09.06.83, M., m. 160.382)"; - "Afferma il Collegio che debba essere scelta, perché in maggior misura confacente ai principi basilari penalistici e costituzionali, la seconda impostazione, anche per le motivazioni sufficientemente definite nell ultima delle deliberazioni di cui si è parlato. Nel caso concreto, difatti, sorge il problema se una medesima azione, come quella confutata e attuata dall accusato, possa completare allo stesso tempo il delitto di abuso (SA) le reiterato e quello di violenza.
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Deve esserci un esito negativo, in quanto il criterio di specialità di cui all art. 15 c.p. non prevede il concorso formale di illeciti che allivello apparente vengono previsti da un unica tipologia materiale, nel caso in cui un illecito si è determinato con una particolare tipicità come reato speciale all altro.
Nella questione trattata risulta evidente che il reato di abuso (SA) le protratto, sotto siffatto aspetto, è di carattere speciale rispetto a quello di carattere generico in merito al maltrattamento.
Dire il contrario determinerebbe la trasgressione del cosiddetto criterio del "ne bis in idem" sostanziale, che esclude l applicazione di differenti sanzioni a livello materiale per il medesimo evento materiale.
Altresì, proprio in merito a siffatti criteri il soggetto che commette azioni (SA) li attraverso atti violenti e di minaccia è punito soltanto per il reato di cui all art. 612 c.p. Non si può affermare il contrario l opinione per cui il reato di maltrattamento contribuisce con il reato di violenza (SA) le per il suo aspetto "abituale" e per il dolo unitario e programmatico che lo differenzia da quest ultimo (è questa la tesi sostenuta dalla Cass. Pen., Sez. III, n° 03111 del 01.02/27.03.96, C., rv. 204866, altresì in merito a una tipologia che sembra differente da quella in questione, considerato che il concorso con il delitto di maltrattamenti pare far riferimento a un tentativo non protratto di abuso a livello carnale)".
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Il delitto di violenza privata può contribuire a livello materiale con il delitto di maltrattamenti in ambito familiare (tramite Cass. Pen., 30.04/04.06.99 n° 8193) nel caso in cui gli atti violenti e le minacce della persona attiva vengano messi in atto, oltre che con la volontaria consapevolezza di assoggettare la persona passiva a dolori fisici e a livello morale in maniera costante e abituale, pure con l intenzione di forzarla a mettere in atto una condotta che in realtà non vorrebbe adottare (in questa circostanza, il marito, oltre ad assoggettare la propria moglie, in maniera continuativa e abituale, ad atti di ingiurie, minacce e percosse, l aveva pure forzata a firmare effetti cambiari).
"Difatti, nella tipologia in esame, il reato di maltrattamenti contribuisce in maniera apparente con il reato di violenza (SA) le protratta, facendo in modo che pure questo secondo delitto sia contraddistinto da un dolo unitario e programmatico.
In altre parole, in merito a qualsiasi posizione, si fa riferimento alla medesima circostanza fattuale, che è la premessa ("stessa materia") per l attuazione dell art. 15 c.p.
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Non si può nemmeno ritenere la posizione secondo cui il concorso formale tra i due delitti potrebbe motivarsi con la differente oggettività giuridica, in quanto siffatto principio viene escluso dalla determinazione codicistica del criterio di specialità (art. 15 c.p.) e - se accolto – si arriverebbe al paradossale effetto (non accettato a livello universale) di far contribuire il reato di violenza (SA) le con quello di minaccia o di violenza privata, considerato che elemento giuridico del primo è la libertà individuale in ambito (SA) le, invece elemento dei secondi è la libertà a livello libertà morale".
L interesse giuridico della libertà morale del soggetto in questione viene ritenuto dal codice penale come un elemento fondamentale della libertà personale e deve essere considerato come la possibile eventualità di poter mettere in atto il proprio criterio di autodeterminazione rispetto a ragioni proprie come la possibilità del diritto di azione in marito alla propria libera scelta.
La Cassazione ha considerato, su siffatte premesse, che il comportamento del soggetto che usi atti di minaccia contro la propria moglie, utilizzando strumenti come forbici, e la costringa, preso da raptus di gelosia, ad accorciarsi i capelli risulta offensivo in merito a quella che è la libertà di scelta della singola persona, rispetto alle sue condotte esterne, e per questo motivo può considerarsi come violenza privata.
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L evento-reato tipico riguarda, principalmente, la costrizione nei confronti di qualcun altro, forzandolo a subire e omettere qualcosa, attraverso l utilizzo di azioni violenze o di minaccia: in genere, il reato - che ha caratteristica istantanea – si consuma, difatti, a prescindere dalla situazione che l effetto di costrizioni continui nel tempo, nell atto preciso in cui si determina il contegno costretto della persona passiva, la quale può avere indole attiva, passiva, omissiva.
Invece il reato di minaccia riguarda il prospettare una sofferenza futura e ingiusta, la cui attuazione deriva dalla intenzionalità e dall atto del colpevole, l atto violento sul soggetto va riconosciuto nell attacco a livello fisico, come atto offensivo e reale o pure soltanto l incombente rischio di ferita della vita, dell incolumità a livello fisico o della libertà di muoversi della persona passiva; la violenza, in realtà, può presentarsi anche soltanto come reale, se la condotta della persona attiva è direttamente rivolta alla violazione di una legge, ossia qualcosa di materiale, ma in maniera tale da essere messa in atto a livello strumentale con la finalità di costringere quella che è la volontà della persona passiva; la violenza di rilievo penale ex art. 610 c.p., inoltre, è pure quella detta "impropria", che si determina attraverso l utilizzo di strumenti anomali indirizzati all esercizio di pressioni sulla libertà di scelta di altre persone con lo scopo di forzare la vittima a fare, subire od omettere qualcosa (così, Cass. Pen., Sez. V, 07.10.1980, F, in Riv. Pen., 1981, 112, che considerò, nella tipologia, ben riconoscibile l utilizzo della violenza nelle azioni dei soggetti in sciopero che, per ostacolare l ingresso dei mezzi aziendali, avevano ostrutito l entrata della fabbrica con due auto sistemate in maniera trasversale), e ciò anche se non viene messa in atto violenza fisica sul corpo della persona passiva.
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In attuazione di siffatti principi, la disciplina giurisprudenziale ritiene violenta qualunque violazione del corpo altrui, pure se non determina alcun dolore e non rappresenta per se stessa reato di percosse: è la circostanza di chi, in maniera semplice, ostacola l ingresso di un soggetto in una stanza mettendogli le mani addosso (cfr. Cass. Pen., 14.11.1961).
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Pronuncia n° 3251 del 22.01.13, ha definito il confine tra la circostanza di reato attualmente regolamentata all art. 317 C.P. e l attuale tipologia di indotto indebito a ricevere o garantire beneficio, che è stata evidenziata – nel codice di diritto penale sostanziale, dell art. 319-quater - dalla L. n° 190/12. La S.C. ha inoltre considerato "continuità legislativa" tra quest ultima tipologia e l iniziale circostanza di concussione per indotto, che nella sezione in vigore era inclusa, insieme alla circostanza di costrizione, nell art. 317 C.P.
La suddetta riforma (con cui il nostro Paese ha applicato le volontà internazionali previste con la "Convenzione penale sulla corruzione" di Strasburgo del 27.01.99, approvata con L. n° 110/12, e con la "Convenzione contro la corruzione", attuata con Risoluzione ONU n° 58/4 del 31.10.03, approvata con L. n° 116/09) ha smembrato la precedente tipologia di reato di concussione - che si concretizzava con i comportamenti, fra loro alternanti, di costrizione e di induzione - in due indipendenti fattispecie di illecito.
Principalmente, l art. 317 C.P., sotto la stessa denominazione di "concussione", attualmente regolamenta in maniera univoca la concussione detta "per costrizione", invece quella detta "per induzione" ha trovato sistemazione nell art. 319-quater del codice, sotto la differente denominazione di "induzione indebita a dare o garantire vantaggio".
In verità, la circostanza della concussione, nell attuale rimodulazione, è stata caratterizzata da una vera e propria restrizione in termini di significato, non soltanto per quanto concerne le forme di manifestazione del comportamento, ma anche per quel che riguarda la persona attiva del reato, poiché non ci si è più riferiti all addetto di prestazioni pubbliche, in maniera tale che allo stato attuale la normativa condanna (con una pena da 6, in ipotesi di precedenti 4, a 12 anni di carcere) solo "il pubblico ufficiale che, approfittando delle sue facoltà e dei suoi ruoli, obbliga qualcuno a dare o garantire in maniera indebita, per se stesso o per un terzo, somme di denaro o altri vantaggi".
Pure l attuale di cui all art. 319-quater C.P. evidenzia delle innovazioni fondamentali: tra le medesime troviamo l elemento della punibilità - vicino al pubblico ufficiale o all addetto di prestazioni pubbliche (quest ultimo attualmente prescritto, in modo diverso dall attuale art. 317 C.P., tra le persone attive del reato!) - del privato (concusso), il che prevede che l attuale reato sia molto più simile alle tipologie della corruzione vera e propria, invece che ancorato ancora al vecchio reato di concussione ante litteram.
La prescrizione in questione, difatti, al co. 1, condanna (con una pena che va da 3 a 8 anni di carcere a meno che l evento non rappresenti reato ancora più grave) " il pubblico ufficiale che, approfittando delle sue facoltà e dei suoi ruoli, obbliga qualcuno a dare o garantire in maniera indebita, per se stesso o per un terzo, somme di denaro o altri vantaggi" e, al co. 2 dello stesso articolo (con la pena carceraria fino a 3 anni), il soggetto che, nelle circostanze prescritte dal co. 1, "dà o garantisce somme di denaro o altro vantaggio".
Anche se la nuova posizione riveli un impronta senza dubbio corruttiva, la S.C. - con la fondamentale sentenza qui citata – ritiene esservi una persistenza della legge con l antecedente art. 317 C.P. e ha evidenziato nella "strumentalizzazione delle facoltà e dei poteri" l aspetto che attualmente avvicina siffatta tipologia di reato a quello di concussione per costrizione, differenziandolo rispetto alle circostanze della corruzione in senso proprio. Sulla questione la Corte di Cassazione ha sottolineato, senza nessuna possibilità di scelta, che: "è l abuso che rappresenta il motivo della dazione o della promessa indebita sia nel reato di concussione che in quello di induzione e che allo stesso tempo, come già evidenziato, arriva a determinare, attualmente come accadeva in passato, la linea di confine tra le tesi secondo cui l intenzionalità del privato, tuttavia soggetta ad una pressione, evidenziava dei vizi nella (SA) determinazione – settore in cui debbono riconnettersi sia i comportamenti di concussione che quelli di induzione ex art. 319-quater da quelli, simili in quanto tuttavia connessi a circostanze relazionali (l istigazione alla corruzione e la corruzione), in cui la realizzazione della volontà del soggetto privato resta insensibile in maniera sostanziale alla posizione e alla condotta della persona pubblica, in quanto la strumentalizzazione dei propri poteri o della qualità al massimo può considerarsi come una trattativa a livello paritario, che pare sia portata a manifestarsi come un sostanziale reato di intesa negoziale".
Inoltre, per le autorità giudiziarie di piazza Cavour, l aspetto di diversificazione - tra il reato di concussione per costrizione e l attuale circostanza di induzione indebita a dare o garantire vantaggio – debba ravvisarsi nell ingiustizia o no del danneggiamento delineato dal pubblico ufficiale per ricevere l indebito, poiché non risulta consono al criterio di legalità una differenza fondata sul diversa vigore del metus.
Per gli ermellini, "la atipicità dei comportamenti da connettere alla forma della induzione, non consente, pena l indefinibilità della tipologia, di fare un passo oltre e ricostruire, dalla determinatezza della strumentalizzazione del potere e della qualità un differente livello della coazione necessaria a motivare la differente punibilità
tra concusso (privo della libertà di azione differentemente laddove si vuole schivare il pregiudizio atteso) e indotto (soggetto a pena in quanto tuttavia manifesta la volontà di autodeterminazione di venir meno alla indebita richiesta)."
Al contrario, per la definizione del settore operativo dell una e dell altra fattispecie, l analisi deve soffermarsi sul danneggiamento atteso dal p.u. e sul relativo beneficio che può essere conseguito dal soggetto privato: "la definizione "costringe" dell art. 317 cambiato dalla L. n. 190 del 2012, fa riferimento a qualsiasi violenza a livello morale messa in atto abusando dei propri ruoli e dei propri poteri che si manifesta con un azione di minaccia, esplicitamente o implicitamente, di una sofferenza ingiusta che cagiona una lesione sia di tipo patrimoniale che non, rappresentata da danneggiamento emergente o da cessato lucro.
Viene incluso mentre nel reato di induzione in base al seguente art. 319-quater il comportamento del pubblico ufficiale che preveda degli effetti svantaggiosi che provengono dall attuazione della normativa di legge per conseguire il corrispettivo o la garanzia indebita di somme di denaro o altro vantaggio".