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L illegale compilazione, del farmacista, di prontuari di dottori ,in convenzione con il S.S.N., completa i delitti di inattendibilità ideologica e illegale svolgimento della funzione medica! Completa il delitto di inattendibilità ideologica in certificati di natura amministrativa (art. 480 cod. pen.) e quello di illegale svolgimento della funzione medica (art. 348 cod. pen.) l azione di compilazione, da parte del proprietario di una farmacia, di prontuari di disposizioni mediche, titolate ad un medico in convenzione con il servizio sanitario nazionale, e dal medesimo già firmati e bollati in ogni pagina in bianco.

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione in una (SA) assai recente sentenza, con cui ha punito due farmacisti, in collaborazione con il medico "di base" in convenzione con l A.S.L. che, prendendo il posto sistematicamente del medico generico, che aveva loro dato dei formulari regionali in bianco, avevano essi medesimi indicato ai pazienti la connessa cura di farmaci .

I farmacisti, accusati dei suddetti illeciti, avevano adito la Suprema Corte, affermando che i pazienti, che ricorrevano alle farmacie di cui erano proprietari per avere i farmaci, di cui necessitavano ( ma da vendersi con specifica ricetta medica), erano tutti colpiti da malattie croniche per cui era stato già indicato dal medico in convenzione ( le cui ricette in bianco i due farmacisti redigevano in modo autonomo) un particolare programma di cure.

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Inoltre i farmacisti avevano affermato, a loro discolpa e tutela, che la legislazione in materia permetteva loro di fornire farmaci, senza la pur obbligatoria ricetta medica, allo scopo di garantire la continuazione della terapia di un soggetto con malattia cronica.

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Ma gli ermellini della Suprema Corte di Cassazione, non hanno voluto accogliere questa lettura legislativa dei reclamanti, sottolineando, per contro, in giudizio che, " ..nel caso in questione, i farmacisti non avevano soltanto dato agli utenti, in infrazione dei divieti normativi, i farmaci, ma, prendendo il posto in modo sistematico del medico generico, che aveva dato loro un incarico in bianco, avevano eseguito non una semplice funzione materiale di stesura delle ricette , ma una reale attività indipendente di prescrizione, al punto che i formulari, una volta redatti da questi, non erano dati al medico generico, ma inviati all amministrazione di competenza per il risarcimento".

La "ratio" della normativa a tal proposito, spiegano in sentenza i giudici di Cassazione, è difatti che la fornitura di medicinali, a carico del "Servizio nazionale", sia continuamente controllata dal "medico che prescrive", onde scansare prescrizioni non consone o smisurate per la terapia, anche nel caso di soggetti affetti da malattie croniche, per i quali la legge prescrive allo stesso modo limitazioni alla quantità di medicinali da prescrivere ( c.d. " prescrizione reiterata" ex art. 9 d.l. 18.09.01, n. 347, che ha ridotto per tali malattie massimo la prescrizione di tre scatole per ricetta , che non può in ogni caso oltrepassare i 60 gg. di trattamento).

Anche in questo caso, difatti, il legislatore ha rinvenuto un punto di razionale bilanciamento fra l interesse collettivo alla parsimonia e quello personale delle necessità del malato e del suo nucleo familiare.

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Il delitto di inattendibilità ideologica in certificati di natura amministrativa (art. 480 cod. pen.), obiettato agli accusati, risiede, quindi, proprio nella "fraudolenta certificazione dell esecuzione, da parte del medico in convenzione, dell accertamento del diritto del paziente al sostegno farmacologico, non avendo rilevanza la condizione che i soggetti fossero colpiti da malattie croniche, ammesso che , anche per essi, il modello adottato dal legislatore prescrive al medico, dopo la diagnosi introduttiva e la prima prescrizione di farmaci, di eseguire verifiche intermedie predeterminate, prima di dare le prescrizioni reiterate".

Il d.m 31.03.08, poi, lontano dall autorizzare il farmacista a prendere il posto del medico nell azione di prescrizione, ha immesso soltanto un eccezione all interdizione, punita sul piano amministrativo, di fornire farmaci senza l esibizione di una ricetta medica, sempre che si sia in presenza di fattispecie di estremo bisogno ed emergenza, e sempre che vi siano particolari fattori tesi a provare che il soggetto sia in cura con il medicinale, tra cui , soprattutto, la consegna di una ricetta regolare scaduta da non più di trenta giorni.